Condizioni generali
ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto
Con le presenti condizioni generali di fornitura si indicano le condizioni ed i termini ai quali B.MORE fornirà
al Cliente determinati servizi meglio precisati dalla proposta contrattuale e da un tariffario, sottoscritti dalle
parti. Quanto previsto dalla proposta contrattuale, che eventualmente risultasse non compatibile con le
condizioni generali, prevale sulle stesse.
Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito https://www.bmoreservizi.it/
ARTICOLO 2 – Obblighi del CSA
B.MORE si obbliga all’esecuzione delle prestazioni inerenti ciascun servizio richiesto con la diligenza richiesta
dalla natura dei servizi stessi e secondo le disposizioni di legge in materia.
B.MORE assicura l’erogazione dei servizi avvalendosi del proprio personale dipendente e, se ritenuto
necessario o opportuno, anche di professionisti, collaboratori e società, il cui operato sarà comunque
riferibile a B.MORE, pratica che fin d’ora il cliente autorizza.
Per quanto attiene, in particolare, all’assistenza fiscale, il relativo servizio è erogato sulla base del
convenzionamento attivato con ICN S.p.a., secondo quanto previsto dall’articolo 11 del D.M. 31 maggio 1999
n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lgs. n. 241 del 1997,
così come aggiunti dal D. Lgs. n. 490 del 1998.
Per quanto attiene, in particolare, all’erogazione di servizi di assistenza e consulenza in materia di contratti
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, il relativo servizio è erogato in
osservanza di quanto previsto dalla legge n. 12 del 1979.
I servizi saranno prestati presso le sedi di B.MORE e/o presso la sede del cliente in funzione della natura della
prestazione ed in ogni caso sulla base delle esigenze organizzative di B.MORE, salvo diverso specifico accordo
tra le parti.
ARTICOLO 3 – Obblighi del Cliente
Il Cliente garantisce a B.MORE tutta la collaborazione necessaria e qualificata all’esecuzione dei servizi,
obbligandosi, in particolare, a comunicare tempestivamente a B.MORE ogni variazione che abbia inerenza ai
servizi in oggetto.
Nel caso di servizi erogati tramite collegamento “in remoto”, il Cliente si avvale delle proprie dotazioni
hardware e software, compatibili ed interfacciabili con il sistema informatico di B.MORE, per realizzare le
attività richieste ai sensi del precedente articolo 1. Sulla base del software utilizzato il cliente potrà trasferire
telematicamente a B.MORE i dati per le relative elaborazioni oppure inserire i dati via web o tramite
connessione (VPN) e B.MORE opererà direttamente l’elaborazione dei dati senza trasferimento degli stessi.
Il cliente si impegna a fornire, durante il normale orario di apertura degli uffici, i documenti e le informazioni
richieste dagli incaricati di B.MORE medesimo, secondo quanto meglio precisato nella proposta contrattuale,
sia telefonicamente che per lettera, e-mail o facsimile, nonché a seguire le istruzioni e le indicazioni che
venissero tempestivamente inoltrate. B.MORE adotta ogni misura utile a garantire la conservazione di ogni
documento inviato, oltre che la riservatezza dei dati ivi contenuti.
ARTICOLO 4 – Responsabilità di B.MORE
B.MORE declina ogni responsabilità in merito alle conseguenze che possono derivare dalla mancata, ritardata e/o non corretta trasmissione da parte del cliente, nei tempi previsti, dei dati e dei documenti richiesti e non risponde di errori riferibili a insufficienza o incompletezza degli stessi, nonché dovuti a omissioni non imputabili a B.MORE medesimo.
In caso di mancato rispetto del termine di consegna come indicato nella proposta contrattuale accettata, B.MORE si riserva la facoltà di accettare la documentazione prodotta in ritardo, non garantendo, nel contempo, la corretta esecuzione dei servizi ed il rispetto delle scadenze di legge.
ARTICOLO 5 – Corrispettivo
Le parti convengono che a B.MORE, per i servizi prestati, spetta un corrispettivo come determinato sulla base della proposta contrattuale accettata e, per quanto ivi previsto, dal tariffario di B.MORE; per le prestazioni i cui corrispettivi non siano determinati nel tariffario, il corrispettivo è determinato in funzione del grado di complessità dell’incarico, dell’importanza dell’opera e delle singole prestazioni richieste per l’esecuzione dello stesso, comprensive di spese e oneri, utilizzando anche, nei limiti di compatibilità con la natura delle prestazioni dedotte nel presente accordo, i criteri previsti, ai sensi delle disposizioni di legge sulle professioni regolamentate, sul compenso delle prestazioni professionali aventi analogo contenuto.
B.MORE ha la facoltà di aggiornare il corrispettivo, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello nel corso del quale è iniziata la fornitura dei servizi, con variazione massima pari al tasso di inflazione determinato dall’ISTAT in base all’incremento dell’indice nazionale medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati relativo al precedente anno solare. Negli stessi termini si provvede all’adeguamento dei valori del Tariffario.
Il corrispettivo e i contenuti del Tariffario potranno essere rivisti, di norma annualmente, rispetto ad eventuali modifiche intervenute nel frattempo, riguardanti gli adempimenti previsti dagli aggiornamenti della normativa di riferimento. Gli incrementi conseguenti sui contratti in essere non potranno superare il limite del 5%.
In casi eccezionali, dietro richiesta scritta motivata da parte di B.MORE, i corrispettivi potranno subire una revisione maggiore, rispetto a quanto previsto in precedenza, in considerazione di modifiche normative e/o procedurali da parte degli enti, che comportino un aggravio nella difficoltà e/o nei tempi di esecuzione del medesimo adempimento, la cui misura sarà da quantificarsi di comune accordo tra le parti.
Qualora si renda necessaria l’erogazione di servizi non previsti originariamente nell’oggetto del contratto, B.MORE è tenuto a darne pronta comunicazione al Cliente tramite PEC, indicando l’importo del corrispettivo aggiuntivo, ed il Cliente si impegna a comunicare nei successivi 15 giorni, o nel minor termine indicato da B.MORE in caso d’urgenza, l’accettazione o il rifiuto dei servizi aggiuntivi resisi necessari, ferma la propria esclusiva e piena responsabilità per le conseguenze derivanti dalla mancata erogazione dei predetti servizi, in caso di rifiuto o mancato riscontro nei termini.
In deroga al precedente comma, il Cliente autorizza sin da subito ed espressamente B.MORE alla tempestiva erogazione di servizi originariamente non previsti, qualora i medesimi rispondano ad adempimenti obbligatori e non procrastinabili alla stregua della normativa primaria o secondaria, anche sopravvenuta. In tale evenienza il Cliente sarà comunque prontamente informato tramite PEC contenente l’importo del corrispettivo aggiuntivo; in caso di opposizione espressa allo svolgimento del servizio, eventualmente pervenuta prima che B.MORE abbia provveduto, il Cliente assumerà la piena ed esclusiva responsabilità per le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli adempimenti obbligatori in questione.
Qualora le prestazioni oggetto del contratto si svolgessero solamente in parte oppure fossero oggetto di significative variazioni, le parti sono tenute alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali e a ridefinire il corrispettivo, proporzionandolo a quanto effettivamente svolto.
ARTICOLO 6 – Modalità di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi, come determinati ai sensi del precedente articolo 5, è effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa alle scadenze indicate nella proposta contrattuale.
La modalità di pagamento ordinaria prevista è con autorizzazione permanente in addebito di C/C mediante Sepa Direct Debit Core (SDD), previa firma dell’apposita modulistica.
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Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere esplicitamente concordate con B.MORE.
Qualora non venisse effettuato il pagamento nei termini previsti, a partire dalla data di scadenza, potranno essere addebitati al Cliente interessi moratori nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i.
ARTICOLO 7 – Durata del contratto e rinnovo tacito
Salvo diversa indicazione contenuta nella proposta contrattuale accettata, il contratto ha durata biennale (per il primo biennio dalla data di stipula al 31/12 dell’anno successivo) e sarà rinnovato tacitamente per un uguale periodo, se non interverrà disdetta inviata dal cliente a B.MORE per raccomandata A/R o PEC almeno 120 giorni prima della scadenza biennale.
Il Cliente ha altresì la facoltà di recedere con effetto immediato, previo pagamento a B.MORE della quota del corrispettivo per il servizio, riferita alla durata residua del contratto e comunque non superiore al corrispettivo annuale.
B.MORE è libero di recedere dal presente contratto in ogni momento a mezzo di comunicazione inviata al cliente per raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 90 giorni.
Il venir meno del rapporto associativo del Cliente con Confcooperative, organismo sindacale di riferimento nel quale B.MORE si riconosce e del quale è diretta espressione, costituisce giusta causa di recesso da parte di B.MORE, fatto salvo un preavviso non inferiore a 30 giorni.
ARTICOLO 8 – Spese
Il cliente è tenuto al pagamento di tutte le spese necessarie, ivi inclusi eventuali rimborsi spese, al regolare svolgimento del presente contratto ed alla correlata erogazione dei servizi. B.MORE ha la facoltà, se del caso, di anticipare tali spese, in nome e per conto del cliente, essendo, a ciò, sin d’ora autorizzato dal cliente medesimo e salvo rimborso delle stesse previo invio della relativa nota di addebito.
Per le spese di notevole entità, B.MORE prenderà diretto contatto con il cliente per concordare il pagamento diretto da parte dello stesso o l’addebito di una adeguata somma in conto anticipo. In caso di mancato accordo e/o mancato versamento dell’anticipo di cui in argomento, sarà facoltà di B.MORE interrompere e/o sospendere l’espletamento del servizio, rimanendo a carico del cliente le relative conseguenze e responsabilità. In caso di ritardato versamento di quanto dovuto, B.MORE si riserva la facoltà di addebitare a carico del cliente l’applicazione di interessi di mora nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i.
ARTICOLO 9 – Inadempimento del cliente e penale
Qualsiasi violazione da parte del cliente degli obblighi di cui agli artt. 3 (Obblighi del Cliente), 5 (Corrispettivo), 6 (Modalità di pagamento), 8 (Spese), determinerà la risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tali casi B.MORE potrà risolvere il contratto con effetto immediato e responsabilità in capo al cliente stesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi per raccomandata A/R o PEC al cliente.
Al verificarsi degli inadempimenti suddetti, è fatto salvo, in capo a B.MORE, il diritto di sospendere l’esecuzione del servizio sino alla regolarizzazione delle violazioni sopra citate da parte del Cliente.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento il cliente dovrà versare a B.MORE, oltre a quanto dovuto per i servizi già erogati, un’ulteriore somma a titolo di penale pari al 50% del valore del corrispettivo annuale concordato, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso. È comunque fatto salvo il risarcimento del maggior danno sofferto da B.MORE.
ARTICOLO 10 – Riservatezza e tutela dei dati
B.MORE garantisce che le informazioni del Cliente di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite degli impiegati e dei consulenti del Cliente medesimo – con la mera eccezione di quelle che possa dimostrare essere generalmente reperibili dal pubblico in maniera diversa da una rivelazione del Cliente – saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto del Cliente, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all’espletamento delle proprie mansioni. B.MORE garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, relativi ai dati elaborati nell’espletamento dell’incarico e ai documenti ed informazioni pervenuti dal Cliente. Tale vincolo, in tutte le sue parti, opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico.
Al fine di consentire l’esecuzione di alcune delle prestazioni di cui al precedente articolo 1 (elaborazione buste paga del personale e/o tenuta della contabilità e adempimenti connessi) il cliente provvede a conferire a
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B.MORE l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare, a mezzo di specifico accordo.
ARTICOLO 11 – Clausola compromissoria
Nel caso in cui il cliente sia socio di B.MORE, ogni controversia, che dovesse insorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente contratto, dovrà essere rimessa al giudizio arbitrale previsto dall’art. 36 e seguente dello Statuto sociale di B.MORE stesso.
Nel caso in cui il cliente non sia socio di B.MORE, le controversie derivanti dal contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, in conformità al regolamento della predetta Camera Arbitrale che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto, determinando, in conformità al regolamento arbitrale della predetta Camera Arbitrale, la procedura, le modalità di svolgimento del giudizio e il regolamento delle spese.
ARTICOLO 12 – Limitazione di responsabilità per i servizi complementari
A) Software in uso al cliente in quanto complementare ai servizi: limitazione di responsabilità.
Nell’ambito dei servizi di carattere tecnico/amministrativo e/o consulenziale che prevendono, in via complementare, la possibilità per il cliente di accedere a condizioni di favore ad applicativi software/a piattaforme web rilasciati da terzi (a titolo esemplificativo: Sistemi SPA, Zucchetti SPA, Node Soc. Coop.) di norma fruibili tramite accesso in remoto (collegamento ad internet) da parte del cliente, la Scrivente precisa fin da ora, ed il cliente con la sottoscrizione della presente dichiara di esserne consapevole ed accettarlo, che B.MORE non assume responsabilità per problematiche che dovessero incorrere nel funzionamento di detti applicativi piuttosto che nel collegamento di accesso a questi, anche in termini di continuità nella fruibilità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, B.MORE non assume responsabilità alcuna per problematiche in ordine alla qualità e stabilità della connessione internet, per problemi di configurazione software o di adeguatezza dell’hardware dei computers del cliente, per problemi nel funzionamento delle procedure software applicative o infrastrutturali restando questi nell’ambito della responsabilità dei rispettivi fornitori.
B.MORE, in relazione a quanto in argomento fornirà al Cliente, al fine di consentire a questo la possibilità di prendere visione delle rispettive condizioni di servizio, precisa elencazione dei fornitori terzi titolari delle citate applicazioni software complementari ai servizi oggetto della presente proposta.
Per quanto sopra, il cliente si impegna a tenere indenne B.MORE agendo direttamente nei confronti dei fornitori dei servizi complementari per il ristoro di eventuali danni sofferti per l’uso o per il mancato uso dei servizi in argomento.
B.MORE non si assume la responsabilità di eventuali maggiori costi e/o delle modifiche operative o organizzative, anche direttamente in capo al cliente, che dovessero derivare in conseguenza di decisioni in ordine alla scelta di cambiamento di tali procedure software.
B) Dati inseriti direttamente dal cliente mediante accesso diretto agli applicativi informatici e alle basi dati: limitazione di responsabilità
Il Cliente resta responsabile in proprio, ai fini civilistici e tributari, in relazione alle informazioni e ai dati in generale dallo stesso inseriti direttamente tramite accesso ai software messi a disposizione dai fornitori di B.MORE in via complementare all’erogazione dei servizi da questa direttamente erogati.
Modena, lì 01/11/2024