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AMMORTIZZATORI PER EMERGENZE CLIMATICHE

Istruzioni Inps

martedì 26 agosto 2025

La circolare Inps n. 121 del 13-8-2025 fornisce istruzioni operative in merito alle norme sugli ammortizzatori sociali contenute nel Dl n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2025.

La prima parte della circolare è dedicata a questi temi.

  1. Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
  2. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
  3. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva
  4. Imprese sequestrate o confiscate. Modifiche all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
  5. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

Trattandosi di questioni molto specifiche, rinviamo alla lettura del testo, mentre esaminiamo la seconda parte della circolare dedicata alle nuove norme in materia di tutele per le emergenze climatiche (articolo 10bis del Dl 92). Il tema è stato affrontato dalla nostra circolare n. 106/25.

La circolare affronta distintamente i due ambiti.

  1. Cigo per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
  2. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
  3. Cigo per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

In primo luogo, la circolare precisa che i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1-7-2025 al 31-12-2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (eone), possono accedere alla cigo senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del Dlgs n. 148/2015.

L’intervento è limitato a queste categorie in quanto gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della cigo (articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del Dlgs n. 148/2015) per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (eone), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

L’istituto ricorda inoltre che in caso di eone:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

L’unica deroga alla disciplina generale attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa in esame autorizzate ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del Dlgs 148.

Eventuali periodi di sospensione/riduzione fino al 30-6-2025 sono invece conteggiati nei limiti massimi.

In caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il consueto termine di decadenza di cui all’articolo 7 del Dlgs n. 148/2015.

I datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria devono versare i relativi contributi anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 10bis.

Per la presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per emergenza caldo, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio

Riportiamo di seguito i paragrafi relativi all’esposizione dei dati nel flusso Uniemns.

1.4 Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens-PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in

<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L149”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 92-2025”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens-PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

1.5 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  1. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Anche per la cisoa la norma riguarda il periodo 1-7-2025/31-12-2025. Le novità sono:

  • estensione dell’accesso alla cisoa anche agli operai agricoli a tempo determinato;
  • possibilità di accesso alla prestazione sia per oti che per otd anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata;
  • riconoscimento dell’ammortizzatore a prescindere dal requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro;
  • non conteggio di queste sospensioni/riduzioni dall’attività ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno;
  • equiparate delle giornate di sospensione/riduzione dell’attività ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Il trattamento di integrazione salariale è concesso dalla sede Inps territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

La circolare precisa che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Modalità di presentazione della domanda e autorizzazione

In caso di domanda per riduzione di orario per oti e otd, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Invece, in caso di domanda, sempre per oti e otd, per sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono utilizzare la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 92/2025”.

La domanda può essere unica per oti e otd se per tutti i lavoratori c’è sospensione o riduzione.

Se invece siamo in presenza di sia di sospensione che di riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.

Le domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Per gli eventi verificatisi dal 1-7-2025 al 13-8-2025 (data di pubblicazione della circolare n. 121) le domande possono essere inviate entro 30 giorni dal 13-8 (11-9-2025).

Come già accennato sopra, le domande saranno autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente e i trattamenti saranno corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Riportiamo di seguito i paragrafi sulle istruzioni operative.

2.3 Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi: 

  1. per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 ed il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;
  2. per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione: <CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.

Tali codici saranno validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2025.

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.