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VIDEOSORVEGLIANZA: LA NUOVA INFORMATIVA ELABORATA DAL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

mercoledì 30 marzo 2022

Per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970) il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro. La diffusione capillare degli impianti di videosorveglianza fa sì che tutti gli interessati, che possono essere ripresi, debbano ricevere una specifica informativa.

Generalmente, questa informativa è alquanto sintetica e deve essere posta subito prima dell’ingresso nell’area ripresa dalle telecamere, consentendo a chi non vuole essere ripreso, di allontanarsi dalla zona.

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento UE 2016/679, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

Per facilitare la comprensione di questa informativa in tutta Europa, il Comitato Europeo per la protezione dei dati - EDPB “European data Protection Board” ha messo a disposizione un modello standardizzato.

In ALLEGATO il link per ulteriori informazioni e il MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

 

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da confcooperative

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