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TRATTAMENTO IVA RIMBORSI PER PERMESSI PER POLITICI

Chiarimenti

martedì 21 ottobre 2025

Con risposta all’interpello n. 261/E del 9-10-2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce che i rimborsi che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del Dlgs n. 267/2000 non sono soggetti a Iva.

L’istante chiede infatti se questi permessi possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

Il quesito è posto in relazione alla disposizione contenuta nella legge 166/2024 (di conversione del Dl 131/2024) che prevede l’imponibilità ai fini Iva delle somme rimborsate per prestiti e i distacchi di personale (circolare Icn n. 81/25).

Trattandosi di una norma di tipo fiscale, riportiamo soltanto le conclusioni rinviando chi è interessato alla lettura della risposta.

A parere della Scrivente, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie in esame non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati, individuati dall’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[…] l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti […]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell’11 maggio 2015).

Pertanto, le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.