Con risposta a interpello n. 3/2025 del 13-10-2025 il Ministero del lavoro definisce, ai fini del rilascio del Durc, il concetto di “scostamento non grave”.
La norma di riferimento è l’articolo 3 comma 3 del Dm 30-1-2015 nella quale si prevede che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.
Per completezza ricordiamo che il citato articolo 3 elenca anche gli altri casi in cui la regolarità contributiva deve essere comunque attestata.
Lo scostamento non è grave se pari o inferiore a euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.
Non è quindi accettabile la soluzione prospettata dall’istante che preveda il rilascio del Durc in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili. Nell’istanza non è specificato, ma riteniamo che si tratti di un debito superiore al limite indicato sopra.
Il Ministero ricorda che le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
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