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DURC - SCOSTAMENTO NON GRAVE

La definizione del concetto di "Scostamento grave"

martedì 21 ottobre 2025

Con risposta a interpello n. 3/2025 del 13-10-2025 il Ministero del lavoro definisce, ai fini del rilascio del Durc, il concetto di “scostamento non grave”.

La norma di riferimento è l’articolo 3 comma 3 del Dm 30-1-2015[1] nella quale si prevede che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Per completezza ricordiamo che il citato articolo 3[2] elenca anche gli altri casi in cui la regolarità contributiva deve essere comunque attestata.  

Lo scostamento non è grave se pari o inferiore a euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

Non è quindi accettabile la soluzione prospettata dall’istante che preveda il rilascio del Durc in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili. Nell’istanza non è specificato, ma riteniamo che si tratti di un debito superiore al limite indicato sopra. 

Il Ministero ricorda che le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”. 

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[1] 3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

[2] 2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

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