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INGRESSO REGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

L'analisi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro

martedì 21 ottobre 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2025, n. 230, il Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio". Le norme, come avviene sempre per i decreti-legge, sono entrate in vigore il giorno successivo, 4 ottobre 2025.

Di seguito si analizzano le disposizioni di interesse per i datori di lavoro.

Nulla osta al lavoro subordinato (art. 1, co. 1, lettere a e b)

Vengono apportate alcune modifiche al T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), ed in particolare:

  • all'articolo 22, comma 5, in materia di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
  • all'articolo 24, comma 2, in tema di lavoro stagionale.

In entrambi i casi, al fine di rendere più veloce l'intero iter, viene disposto che i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, decorrano dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione dell'istanza.

Sono state anche rafforzate le norme in materia di controllo.

Procedura di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato (art. 2)

Sono introdotti due nuovi commi all'articolo 22 del T.U. sull'immigrazione, dedicato al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; contestualmente, si stabilisce che tali nuove disposizioni trovino applicazione anche al lavoro stagionale[1].

In sintesi:

  • viene resa strutturale la procedura, già in uso nel 2025, di precompilazione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (anche stagionale) tramite il portale del Ministero dell'Interno;
  • viene stabilito, a regime, che i datori di lavoro subordinato, compreso il lavoro stagionale, possano inviare come utenti privati al massimo 3 istanze di nulla osta per ciascuna delle annualità previste dal c.d. Decreto flussi. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria e i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, Legge n. 12/1979.

La deroga sul numero delle domande che possono presentare associazioni datoriali e professionisti comporta che questi soggetti garantiscano la congruità del numero delle richieste.

Attività lavorativa in attesa della conversione del permesso (art. 3)

Si interviene per regolare le situazioni che si vengono a creare quando l’Amministrazione non sia in grado di rispettare l’obbligo di  rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni.

Rispetto alla formulazione previgente, viene precisato[2] che lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, mentre è in attesa non solo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche della conversione del permesso di soggiorno, e fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio/rinnovo/conversione.

Per svolgere l'attività lavorativa è necessario che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso.

Permesso di soggiorno per casi speciali

Protezione sociale (art. 4, co. 1, lettera a)

È estesa da sei mesi ad un anno la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato ai sensi dell'articolo 18, T.U. e stabilisce che tale permesso (che reca la dicitura "casi speciali") possa essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia.

Viene inoltre precisato che i titolari del permesso in esame possono beneficiare dell'assegno di inclusione (AdI) di cui all'articolo 1, D.L n. 48/2023; ad essi non si applicano, tuttavia, le disposizioni relative ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché di condizione economica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato D.L. n. 48/2023. 

Vittime di violenza domestica (Art. 4, co. 1, lettera c)

Si stabilisce che i titolari di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica possano beneficiare dell'assegno di inclusione (AdI) di cui all'articolo 1, D.L n. 48/2023; ad essi non si applicano, tuttavia, le disposizioni relative ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché di condizione economica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato D.L. n. 48/2023.

Vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 4, co. 1, lettera c)

Anche in questo caso, si estende da sei mesi ad un anno la durata del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro rilasciato ai sensi dell'articolo 18-ter, T.U. e stabilisce che tale permesso (che reca la dicitura "casi speciali") possa essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia.

Assistenza di grandi anziani e persone con disabilità (Art. 5)

Si interviene in merito agli ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.

Con il D.L. n. 145/2024, in via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote previste con il Decreto flussi, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di:

  • persone con disabilità, ex articolo 2, D.Lgs. n. 62/2024, o
  • persone grandi anziane, ex articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 29/2024.

Tramite la modifica dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del citato D.L. n. 145 viene disposta la proroga, fino al 2028 compreso, delle predette misure che consentono l'ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all'anno per l'assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità[3].

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[1]  Dopo il comma 2-bis del citato articolo 22 vengono inseriti i seguenti:

"2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa."

[2] Si interviene sull'articolo 5 del T.U. sull'immigrazione sostituendo il comma 9-bis con il seguente:

"9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge."

[3] Il nuovo testo del citato articolo 2, comma 2, primo periodo, D.L. n. 145/2024 risulta il seguente:

"In via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29." (...)