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PROGRAMMAZIONE FLUSSI DI INGRESSO IN ITALIA PER IL TRIENNIO 2026-2028

La circolare 124/2025 del Servizio Lavoro Previdenza

martedì 21 ottobre 2025

Il Dpcm 2-10-2025 (GU n. 240 del 15-10-2025) contiene la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori per il triennio 2026-2028.

Il capo I contiene il quadro generale, il capo II i numeri degli accessi. In questo momento ci limitiamo a riportare in modo schematico questi ultimi senza ulteriori analisi.

1. Ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo di cittadini stranieri residenti all'estero (art. 5):

  1. 164.850 unità per l'anno 2026;
  2. 165.850 unità per l'anno 2027;
  3. 166.850 unità per l'anno 2028.

2. Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (art. 6)

Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate sopra, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori:

agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:

  1. 76.850 unità per l'anno 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
  2. 76.850 unità per l'anno 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
  3. 76.850 unità per l'anno 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.

Nell'ambito di queste quote, per ciascun anno, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori indicati sopra cittadini dei seguenti Paesi:

a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan:

  • 25.000 unità nel 2026
  • 25.000 unità nel 2027
  • 25.000 unità nel 2028

b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:

  • 18.000 unità nel 2026,
  • 26.000 unità nel 2027
  • 34.000 unità nel 2028.

Sempre relativamente alle quote relative ai settori indicati sopra, è consentito l'ingresso in Italia di:

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, entro le seguenti quote:

  • 50 unità nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • 50 unità nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Mae;
  • 50 unità nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Mae;

b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:

  • per il 2026, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
  • per il 2027, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
  • per il 2028, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;

 c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare, entro le seguenti quote:

  • per il 2026, 13.600 unità;
  • per il 2027, 14.000 unità;
  • per il 2028, 14.200 unità.

È consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate sopra, di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all'estero, per n. 500 unità per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  4. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  5. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

3. Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale (art. 7)

Nell'ambito delle quote complessive indicate al punto 1 (art. 5 del Dm), sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico, residenti all'estero dei Paesi

  • Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan
  • con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria

entro le seguenti quote:

  1. 88.000 unità per l'anno 2026;
  2. 89.000 unità per l'anno 2027;
  3. 90.000 unità per l'anno 2028.

Nell'ambito di queste quote per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:

  • 12.600 unità nel 2026
  • 12.750 unità nel 2027
  • 13.000 unità nel 2028.

Sempre nell'ambito delle quote generali, per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi

  • Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan
  • con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria

che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le seguenti quote:

  1. per il 2026, 5.000 unità;
  2. per il 2027, 6.000 unità;
  3. per il 2028, 7.000 unità.

È istituita una ulteriore riserva prioritariamente, per il settore agricolo, per ciascun anno del triennio 2026-2028, una quota di 47.000 unità di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi

  • Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan
  • con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria

le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle

organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione nazionale cooperative italiane agroalimentare.

Questa riserva richiede come contropartita che queste organizzazioni assumano l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

L’ultima riserva nelle quote previste in questo punto riguarda prioritariamente il settore turistico, per una quota di

  • 13.000 unità nel 2026
  • 14.000 unità nel 2027
  • 15.000 unità nel 2028

di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi

  • Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan
  • con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria

le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Anche in questo caso le organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Disposizioni sulle procedure di ingresso

La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 (punti 2 e 3) è preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgerà nel periodo temporale e per la durata definiti con circolare ministeriale.

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028:

a) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore agricolo, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;

b) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;

 c) per gli ingressi di cui all'art. 6, commi 2 (si tratta dei paesi che hanno in atto o che sottoscriveranno accordi di cooperazione con l’Italia) e 3, lettere a) (lavoratori di origine italiana) e b) (apolidi e rifugiati), dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;

 d) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) (settore dell'assistenza familiare) dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio.

 Viene specificato che il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.

Disposizioni attuative

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, sono ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro entro dieci giorni dal decorso dei termini di presentazione delle domande sulla base dei dati relativi alle domande presentate.

Il Ministero potrà ridistribuire eventuali quote non utilizzate.