Il messaggio Inps n. 3804 del 16-12-2025 fornisce indicazioni circa l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della “Certificazione della parità di genere” (l'articolo 46-bis Dlgs n. 198/2006).
Col messaggio in esame l’Istituto avvia la campagna di acquisizione delle domande di esonero per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31-12-2025.
Si tratta di una iniziativa ormai ricorrente. L’anno scorso il messaggio Inps era il n. 4479 del 30-12-2024.
L’esonero (articolo 5 Legge n. 162/2021) non può superare l’1% dei contributi previdenziali con un massimo di 50.000 euro annui.
L’articolo 5 della Legge n. 162 del 5-11-2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46bis del Dlgs 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna).
Il Dm 29-4-2022, attuativo del citato articolo 46bis, prevede che la “Certificazione della parità di genere” sia rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo.
La presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile non è condizione per accedere al beneficio.
Il Dm 20-10-2022 ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.
La circolare Inps n. 137 del 27-12-2022 ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative relative all’esonero contributivo.
Di seguito le istruzioni Inps.…..
Sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31-12-2025. Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.
Ai datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31-12-2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30-4-2026. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31-12-2025.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della domanda telematica di autorizzazione all’esonero, si precisa che la stessa contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, si ribadisce, come già precisato nei messaggi n. 2844 del 13-8-2024 e n. 4479/2024, che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.
Le domande inoltrate per il riconoscimento dell’esonero rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30-4-2026). Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
L’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
L’elaborazione delle istanze verrà effettuata nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022.
Nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.
In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le Pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
I datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.
Laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:
- preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
L’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. Al riguardo, si evidenzia che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.