Text/HTML

ASSEMBLEE SOCIETARIE IN MODALITA’ ALTERNATIVE ALLA PRESENZA FISICA

Prorogati i termini delle assemblee al 31 luglio 2022

martedì 12 aprile 2022

Con pubblicazione in G.U. della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge del DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, è stata disposta la proroga dei termini al 31 luglio 2022 per lo svolgimento delle assemblee societarie in modalità alternative alla presenza fisica.

Sul punto, si ricorda, che l’articolo 106 del decreto legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.

A tali strumenti si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF). Il comma 6, dell’articolo 106, infatti, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF.

Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 LUGLIO 2022, anche se non previste nello statuto.

da confcooperative

Da Confcooperative