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ESONERI CONTRIBUTIVI

COMMI 153-155 860-862

mercoledì 14 gennaio 2026

Rispetto agli anni passati il capitolo esoneri contributivi è più limitato: siamo di fronte soltanto a un nuovo esonero per le assunzioni 2026 ancora tutto da definire e il recupero dell’esonero per le assunzioni under 36 a favore di alcune limitate categorie di datori lavoro.

  1. Esonero contributivo assunti nel 2026 (commi 153-155)

Il primo provvedimento è di tipo programmatico.

La finalità è ampia e questo rende poco comprensibile il provvedimento che vuole incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Per tutto questo sono stanziati 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028.

Queste risorse sono destinate

  • per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato,
  • effettuate nel 2026
  • di personale non dirigenziale

a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi e contributi Inail) per un massimo di 24 mesi,

Sarà un decreto Lavoro-Mef a disciplinare gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie.

Il decreto dovrà tener conto degli esoneri contributivi previsti dal Dl 60/2024 (22, 23 e 24): bonus giovani, bonus donne, bonus Zes.

  1. “Recupero” esoneri contributivi assunzione under 36 e bonus sud (commi 860-862)

Le disposizioni dei commi 860-862 sono, a dir poco inconsuete; si tratta dell’interpretazione dei commi 10-15 e 161-167 dell’articolo 1 della Legge 178/2020.

Il primo provvedimento riguarda l’esonero per l’assunzione di under 36; si dispone ora che dall’1-7-2022 l’esonero contributivo si applichi anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all’allegato XIV alla Legge di bilancio 2026.

Questo nuovo intervento richiama la decisione della Commissione (C(2023) 4061 final), del 19-6-2023, recante « Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione. 

Il secondo è relativo al cosiddetto “bonus sud” che, anche in questo caso, dall’1-7-2022 si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all’allegato XIV alla Legge di bilancio 2026.

In questo caso la decisione della Commissione e la (C(2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante « Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate colpite dall’aggressione militare russa in Ucraina », e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti. 

Destinatari del provvedimento sono i datori di lavoro che rispondono ai Codici ATECO 2007 rev. 2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22 (citato allegato XIV):

66.22.01 Broker di assicurazioni

66.22.02 Agenti di assicurazioni

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 

In entrambi i casi siamo di fronte a provvedimenti agevolativi nati in epoca Covid e proseguiti durante la crisi derivante dall’invasione dell’Ucraina. Si tratta di agevolazioni esaurite da tempo e quindi, di fatto, di una sanatoria 

Dal comma 861 apprendiamo che il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell’esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall’interessato dal 1-1-2026 al 31-12- 2026. 

In questo momento è forse inutile fare ulteriori riflessioni in quanto, in questo caso più che mai, sono necessarie istruzioni Inps. 

Esonero contributo assunzione under 36

I commi 10-15 della legge di bilancio contengono le norme per un nuovo esonero contributivo destinato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

Si tratta di un esonero contributivo previsto dalla Legge 205/2017 (articolo 1, commi 100 ss) (tra parentesi le modifiche rispetto al 2017) che ora è riconosciuto nella misura del 100% (50%) per un periodo massimo di 36 mesi e con limite massimo di 6.000 (3.000) euro annui.

Lo sgravio riguarda i giovani che non hanno compiuto 36 anni alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo. Sono quindi escluse le persone che hanno avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come di consueto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è aumentato a 48 (36) mesi se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In linea con la norma del 2017 sono però posti due ulteriori requisiti: l’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi (erano 6) successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giusti¬ ficato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Attendiamo le istruzioni operative, ma il secondo requisito comporta o la restituzione dello sgravio se si procede a licenziamenti nel periodo indicato o il godimento dello sgravio dopo 9 mesi dall’assunzione.

Rimangono le condizionalità per godere degli incentivi previste dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 (sintetizzate in nota).

Si precisa inoltre che lo sgravio non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui alla Legge 205/2017. È ovvio che le assunzioni effettuate ai sensi della norma citata continuano a godere dello sgravio al 50% e che dal 2021 i datori di lavoro assumeranno utilizzando il nuovo sgravio e non il vecchio.

Il comma 14 dispone che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del¬ l’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia del provvedimento è quindi subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La copertura economica è a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU. 

Esonero contributivo per assunzione nelle regioni del sud

L’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27 comma 1 del Dl 104, cosiddetto bonus sud, è stato prorogato fino al 31-12-2029 e rimodulato.

Ricordiamo che lo sgravio è stato reso operativo dalla circolare Inps n. 122 del 22-10-2020.

Lo sgravio è stato così rimodulato:

 

Fino al 31-12-2025

30% dei complessivi contributi previdenziali

Anni 2026 e 2027

20% dei complessivi contributi previdenziali

Anni 2028 e 2029

10% dei complessivi contributi previdenziali

 

L’agevolazione di cui al comma 161 non si applica:

  1. agli enti pubblici economici;
  2. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  3. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  4. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. ai consorzi di bonifica;
  7. ai consorzi industriali;
  8. agli enti morali;
  9. agli enti ecclesiastici.

Relativamente al 1° semestre 2021 lo sgravio è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Per il restante periodo l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

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