Text/HTML

INDICI SINTETICI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA - COMMERCIO INGROSSO ALIMENTARE - ALBERGHI

La circolare del Servizio Lavoro Previdenza n° 40/2026, analizza alcuni passaggi della circolare con cui l’Inps fornisce istruzioni sull’argomento

martedì 10 marzo 2026

Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale del 27-2-2026 contenente gli indici sintetici di affidabilità contributiva per i settori M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”.

L’Inps ha emanato tempestivamente una circolare (n. 26 del 6-3-2026) con la quale sono stati fornite istruzioni generali relative agli Isac e specifiche sui due settori analizzati.

Trattandosi di questioni tecniche, abbiamo inserito soltanto alcuni passaggi in questa trattazione rinviando alla lettura della circolare e dei numerosi allegati. Circolare numero 26 del 06-03-2026 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

Gli indici di affidabilità contributiva sono stati istituiti dall’articolo 1 commi 5-10 del Dl 160/2024 e si collegano a quelli di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9bis comma 1 del Dl 50/2017.

Gli Isac hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi del comma 15 della citata normativa fiscale.

Come previsto dal Dl 160 sono stati selezionati due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva[1].

Gli indici sono costruiti prendendo a riferimento diversi aspetti dell’attività di impresa, in particolare quelli relativi al personale, e incrociano banche dati previdenziali e fiscali (Agenzia delle entrate, Inps e Ministero del lavoro) individuando dei “valori normali”.

Lo scostamento da questi valori costituisce un “campanello di allarme” per la pubblica amministrazione.

La circolare Inps precisa che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026).

Vedremo all’atto pratico come sarà costruito il sistema e se funzionerà e, soprattutto, vedendo i primi dati sarà possibile valutare in concreto gli indici e gli scostamenti in relazione alla situazione concreta delle singole imprese.

Questa, a titolo di esempio, la descrizione dell’indicazione su “Forza lavoro dipendente”.

L’indicatore misura l’affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS).

L’indicatore è calcolato come scostamento tra le “Giornate lavorate dai dipendenti” e le corrispondenti giornate di lavoro stimate.

Rimangono comunque i dubbi relativamente a un sistema basato su medie nazionali che possono non cogliere le situazioni specifiche (anche se il sistema prevede vari correttivi).

Si pensi, ad esempio, che uno degli indici è costituito dall’impiego di lavoratori a tempo parziale. È infatti vero che a volte questi rapporti di lavoro nascondono orari superiori, ma si tratta pur sempre di una tipologia contrattuale perfettamente legale.

Un altro indicatore che lascia perplessi è quello dell’impiego di apprendisti, tipologia contrattuale periodicamente promossa da tutti i governi.

Un indicatore che invece potrebbe portare a risultati interessanti in questi settori è quello dell’impiego di collaboratori coordinati e continuativi[2].

Si deve inoltre considerare che il sistema fiscale, da cui trae origine il nuovo istituto, è molto diverso da quello previdenziale, se non altro perché i contributi devono essere imputati alle posizioni dei singoli lavoratori.

Forniamo di seguito una breve sintesi del provvedimento, che peraltro riguarda settori meno “cooperativi” di altri, rinviando alla lettura del corposo allegato tecnico (oltre 30 pagine). 

Imprese interessate

L’individuazione delle aziende interessate avviene in base al codice Ateco.

Questo l’elenco per le imprese del settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare”.

  • 31.10 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
  • 31.20 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
  • 32.10 – Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
  • 32.20 – Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria;
  • 33.10 – Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
  • 33.20 – Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
  • 34.10 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche;
  • 34.20 – Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche;
  • 36.00 – Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno;
  • 37.02 – Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie;
  • 38.10 – Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi;
  • 38.20 – Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
  • 38.30 – Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti;
  • 38.90 – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari;
  • 39.10 – Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
  • 39.20 – Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.

Per il settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri” l’elenco dei codici interessati è il seguente.

  • 55.10.00 – Alberghi;
  • 20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
  • 20.53 – Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
  • 90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero. 

Per ogni settore sono individuati diversi “Modelli di Business” (Mob) che raggruppano in modo omogeneo le imprese. 

Procedimento e premialità

Entro il 31-3-2026, l’Inps trasmetterà in via telematica, ai datori di lavoro interessati una comunicazione di “compliance” che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori[3]. Progressivamente, le lettere saranno inviate a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori ISA analizzati, anche se privi di qualsivoglia scostamento.

Lo scostamento può essere indicato come “lieve” o “significativo”.

Nella comunicazione viene fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità.

Il decreto precisa che la stima ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

La comunicazione contiene un modello[4] col quale il datore di potrà (ma è consigliabile farlo) fornire chiarimenti. Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del Cassetto previdenziale insieme a eventuale documentazione utile ai fini del riscontro.

Il datore di lavoro senza scostamenti “lievi” o “significativi” è conforme al modello Isac e rientra nella “fascia di normalità”.

L’elenco dei datori di lavoro che rientrano in questa fascia è comunicato al Ministero del lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva[5]. 

Criteri e modalità per l’aggiornamento periodico - monitoraggio

L’aggiornamento degli Isac sarà effettuato, di norma, ogni due anni, tenendo conto delle modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO.

L’Inps, in collaborazione con l’INL, effettua un monitoraggio degli esiti delle attività relative alla definizione degli Isac e trasmette un rapporto di monitoraggio al Ministero del lavoro entro il 31-3-2027.

Sarà anche costituito un Osservatorio sull’attuazione della misura, denominato “Osservatorio ISAC” al quale parteciperanno, oltre ai rappresentanti degli enti pubblici, anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro, del settore economico riferibile all’ISAC in esame.