Con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS interviene su una delle misure di agevolazione contributiva legate alla sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità, introducendo un chiarimento operativo di interesse diretto per le imprese.
Sgravio esteso anche al periodo di affiancamento
Viene confermato che lo sgravio contributivo del 50%, previsto dal Testo Unico su maternità e paternità, può essere riconosciuto anche per il periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita al rientro. Il prolungamento del rapporto di lavoro del sostituto è ammesso fino a un massimo di un anno di età del bambino, con la possibilità di mantenere il beneficio contributivo anche in questa fase.
È inoltre possibile richiedere all’INPS l’aggiornamento e il prolungamento della validità del C.A. 9R, necessario per la corretta applicazione dello sgravio.
Requisiti e condizioni
Restano invariati i requisiti già previsti:
- imprese con meno di 20 dipendenti;
- verifica del requisito dimensionale al momento dell’assunzione;
- applicazione indipendentemente dal livello di inquadramento del sostituto;
- rispetto dell’equivalenza oraria tra prestazione sostituita e sostituto.
È confermata anche la possibilità di anticipare l’assunzione fino a un mese prima dell’inizio del congedo (o oltre, se previsto dalla contrattazione collettiva).
Per una corretta applicazione e per valutare l’impatto sul costo del lavoro, è utile un confronto con i nostri consulenti.