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CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTI PER LA PESCA PROFESSIONALE

Definite le modalità operative per richiedere il credito d'imposta del 20% sull'acquisto di carburanti destinati alle imprese della pesca professionale.

mercoledì 1 luglio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MASAF-MEF del 22 maggio 2026 diventano operative le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta destinato alle imprese della pesca professionale per l'acquisto di carburanti. Di seguito le principali novità.

Chi può beneficiare dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riservato alle micro, piccole e medie imprese che esercitano attività di pesca professionale.

Possono accedere al beneficio indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, mentre restano escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero per aiuti di Stato incompatibili e quelle che rientrano nelle esclusioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Il calcolo del beneficio avviene sul costo del carburante al netto dell'IVA risultante dalle fatture e riguarda esclusivamente il carburante utilizzato per alimentare i pescherecci impiegati nell'attività di pesca professionale. Lo stanziamento complessivo previsto è pari a 10 milioni di euro. Qualora le richieste superino le risorse disponibili, il credito sarà ridotto proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

Come presentare la domanda

La richiesta dovrà essere trasmessa alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero. Le date di apertura e chiusura dello sportello saranno comunicate con un successivo provvedimento ministeriale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • fatture di acquisto del carburante
  • documentazione che attesta l'avvenuto pagamento
  • l'estratto del libretto di controllo del carburante relativo al periodo marzo-maggio 2026

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che istituirà lo specifico codice tributo. L'agevolazione dovrà essere utilizzata entro il 31 dicembre 2026 e le eventuali quote non fruite non potranno essere rimborsate.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non è soggetto ai limiti ordinari previsti per le compensazioni fiscali.

Cumulo con altri aiuti e controlli

L'agevolazione è cumulabile con altri incentivi, compresi gli aiuti "de minimis", purché non venga superato il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto del carburante.

Il MASAF provvederà alla registrazione dell'aiuto nei registri SIAN e SIGEPA, mentre lo stesso Ministero e l'Agenzia delle Entrate effettueranno controlli sulla correttezza delle dichiarazioni e sulla tracciabilità delle spese sostenute.

In caso di utilizzo indebito del credito, il beneficio sarà revocato con il recupero delle somme, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente.

 

Consulta il materiale allegato per ulteriori dettagli!