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DETASSAZIONE E NUOVI CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI IN BUSTA PAGA

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quali aumenti retributivi, maggiorazioni e indennità possono beneficiare della tassazione agevolata prevista per il 2026.

mercoledì 1 luglio 2026

L'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulla disciplina della detassazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 con una serie di risposte ai quesiti interpretativi emersi dopo le prime istruzioni operative.

I chiarimenti riguardano l'imposta sostitutiva del 5% applicabile agli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, e anche quella del 15% prevista per maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e ai turni. Tra le principali novità, viene confermata la possibilità di applicare la detassazione agli incrementi delle indennità mensili previste dai rinnovi contrattuali, come le indennità di cassa e altri elementi della retribuzione ordinaria. Rientrano nell'agevolazione gli aumenti riferiti ai periodi di ferie, alle festività soppresse, alla gratifica feriale e, per la quota integrata dal datore di lavoro, anche alle assenze per malattia, maternità, paternità e infortunio. Possono beneficiare dell'aliquota agevolata anche gli aumenti contrattuali con decorrenza economica precedente alla firma del CCNL, purché le somme siano corrisposte nel corso del 2026. Restano invece esclusi gli importi riconosciuti a titolo di una tantum.

Chiarimenti anche sul fronte delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, per il quale l'Agenzia conferma che l'agevolazione del 15% si applica all'intera retribuzione relativa allo straordinario festivo e notturno, alle indennità di reperibilità nelle fasce agevolate e, per il settore del credito, anche all'indennità di pernottamento.

Viene precisato che la detassazione è riconosciuta anche quando gli aumenti contrattuali assorbono un superminimo individuale e che le agevolazioni possono essere applicate integralmente anche ai lavoratori impatriati e ai docenti o ricercatori rientrati in Italia. Si conferma invece che i benefici non spettano nei rapporti di lavoro in cui non viene applicato un contratto collettivo nazionale e chiarisce alcuni casi particolari relativi ai lavoratori part-time e alle prestazioni effettuate nei giorni di riposo.

Per approfondire tutti i quesiti affrontati e le relative interpretazioni, è disponibile il testo completo della circolare del Servizio Lavoro Previdenza.