Il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022, con il quale sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Queste le patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore: 
Indipendentemente dallo stato vaccinale
 - pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
 
  - trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
 
  - trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
 
  - attesa di trapianto d’organo;
 
  - terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
 
  - patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
 
  - immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile );
 
  - immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario );
 
  - dialisi e insufficienza renale cronica grave;
 
  - pregressa splenectomia;
 
  - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio
 
 
  
 - pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
 
  - cardiopatia ischemica;
 
  - fibrillazione atriale;
 
  - scompenso cardiaco;
 
  - ictus;
 
  - diabete mellito;
 
  - bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
 
  - epatite cronica;
 
  - obesità.
 
 
  
La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni
 - età >60 anni;
 
 - condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
 
Allegato Decreto Interministeriale
(Fonte sito Dottrina Lavoro)