Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, in base al Decreto Interministeriale del 31 dicembre 2024 n. 678746, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, ha approvato i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
Beneficiari
Possono beneficiarie dei contributi di cui al decreto le imprese agricole (codice ATECO 01), e della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO 03) che alla data della presentazione della domanda (ai sensi dell’art. 3 del DM 31 dicembre 2024 n. 678746):
a) hanno una sede legale in Italia;
b) risultano iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN, come previsto dal DPR 1° dicembre 1999n. 503 e smi, alla data di apertura della presentazione della domanda di aiuto fissata dall’Ente gestore AGEA, tramite le presenti istruzioni operative e che non hanno cessato l’attività;
c) solo le imprese agricole (codice ATECO 01) che risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, alla data del31/12/2021 e che risultino agricoltori in attività ai sensi dell’art 4. paragrafo 5 del Reg. (UE) n.2021/2115 e dell’art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 (il controllo si effettua tramite il servizio di “verifica agricoltore in attività” del Fascicolo Aziendale del SIAN);
d) hanno sottoscritto una polizza assicurativa per l’annualità 2025 contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura l’obbligo della polizza catastrofale è stato posticipato al 31 dicembre 2025, pertanto non è obbligatoria limitatamente al 2025;
e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (il controllo si effettua tramite la visura RNA DEGGENDORF);
f) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario tramite delibera di concessione del finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli artt. 13 e 64 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.
Agevolazione
A ciascun beneficiario, può essere concesso un aiuto una tantum come contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento.
L’importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l’importo massimo previsto per gli aiuti “de minimis” di settore ai sensi dell’art. 5 del DM 31 dicembre 2024 n. 678746.
L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo per le imprese agricole e della pesca e dell’acquacoltura.
- complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica agricola non può superare 50.000,00 EUR nell’arco di tre anni. Pertanto, l’aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo ai sensi dell’art.3 del Regolamento (UE) 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118.
- complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica della pesca e dell’acquacoltura non può superare 40.000,00 EUR nell’arco di tre anni. Pertanto, l’aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’art.3 comma 2bis del Regolamento (UE) 717/2014.
I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101 e a valere sul capitolo di spesa 2332 relativo al «fondo per la sovranità alimentare», pari a 11 milioni di euro nel 2025 (1 milione di euro del 2024 e 10 milioni di euro del 2025)
Termini di Presentazione
Le domande di contributo dovranno essere presentare entro il 15 settembre 2025, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Per maggiori informazioni potete contattare: Barbara Bertolani (Tel.: 0522-546111 - Mail: bertolani.b@confcooperative.it); Lorenzo Caraffi (Tel. 0522/546218 – Mail: caraffi.l@bmoreservizi.it); Francesca Voci (Tel. 051/5200330 – Mail: f.voci@cicaconsulenze.it)