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RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE: CHIARIMENTI SUL TRASPORTO E SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali conferma la possibilità di utilizzare anche mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 per la raccolta di alcuni rifiuti abbandonati.
La misura punta a garantire una gestione più efficiente e una corretta destinazione a recupero o smaltimento.

mercoledì 17 giugno 2026

Con una recente circolare, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico.

Si ricorda che i rifiuti abbandonati sono qualificati come rifiuti urbani e che la loro rimozione rientra tra le responsabilità dei Comuni, anche quando si tratta di rifiuti originariamente classificabili come speciali. La novità più rilevante riguarda gli operatori incaricati dagli enti locali o dai gestori del servizio di raccolta urbana: nei casi in cui i rifiuti siano chiaramente identificabili e classificabili, sarà possibile procedere alla raccolta utilizzando anche mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell'Albo Gestori Ambientali, normalmente destinate al trasporto di rifiuti speciali.

Secondo l'Albo, questa modalità consente di attribuire correttamente il codice EER al rifiuto e di individuare il percorso di recupero o smaltimento più idoneo, assicurando maggiori garanzie sotto il profilo ambientale e sanitario.

Restano esclusi dalla classificazione "a vista" i rifiuti combusti, quelli contenenti o potenzialmente contaminati da amianto, i rifiuti sospetti e quelli che richiedono specifiche verifiche per la loro corretta identificazione.

Le imprese interessate alle attività di raccolta e trasporto sono invitate a verificare la propria iscrizione all'Albo e l'idoneità dei mezzi utilizzati in relazione alle tipologie di rifiuti gestite.

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